NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE: pubblicazione in G.U.

Patente a crediti nei cantieri: pubblicata la circolare n.4/2024 dell’INL
24 Settembre 2024
Corso di Aggiornamento R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
9 Marzo 2026

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24.05.2025 l’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n.59/CSR), ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in ​​materia di salute e sicurezza , di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 .

Il nuovo Accordo accorpa e abroga tutti gli altri Accordi finora in vigore, costituendo di fatto quello che possiamo definire “Accordo quadro” o “Testo Unico” sulla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il documento traccia le modalità , le durate e più in generale alcuni dei requisiti fondamentali per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro ( con la nuova e specifica formazione obbligatoria ), DL SPP, RSPP e ASPP, coordinatori per la sicurezza, addetti all’uso delle attrezzature di lavoro (con ampliamento delle attrezzature già previste nell’Accordo del 22.02.2012) e soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

Tra le altre cose, il nuovo Accordo sulla formazione definisce in modo unitario:

  • Una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo contenente obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento e verifica dell’efficacia della formazione, in completa coerenza con la valutazione dei rischi;
  • Chi sono i soggetti formatori e quali requisiti debbano possedere i docenti;
  • Le regole previste per le diverse modalità di erogazione dei corsi di formazione (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e mista);
  • Durata e contenuti minimi di ogni percorso formativo, compreso l’aggiornamento.

Le disposizioni del nuovo Accordo entrano in vigore il giorno della pubblicazione quindi il 24.5.2025 ma c’è un periodo di tolleranza di 12 mesi entro il quale i corsi possono essere ancora erogati con le modalità previste in precedenza. Tuttavia, al termine dei 12 mesi (quindi a partire dal 24.5.2026) i corsi dovranno essere avviati necessariamente con le nuove modalità.

I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

Il nostro Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e vi informa che, in qualità di Ente Accreditato presso la Regione Marche, è già pronto a definire i nuovi progetti formativi sulla base delle regole indicate nel presente Accordo. I vari percorsi formativi di volta in volta organizzati, come sempre, vi verranno comunicati tramite newsletter.

Centro Antinfortunistico Srl