

Smart working: dal 7 aprile 2026 pesanti sanzioni in assenza dell’informativa sui rischi. La Legge 11 marzo 2026 n.34 rafforza l’obbligo di informativa annuale, integrandolo nel D.Lgs.81/2008. A partire oggi, 7 aprile 2026 diventano operative le nuove disposizioni introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 (nota come Legge annuale per le PMI), che intervengono in maniera significativa sugli obblighi di sicurezza in capo ai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori in modalità agile. La principale innovazione non riguarda l’esistenza dell’obbligo di informativa annuale, già previsto dall’articolo 22 della legge n. 81/2017, bensì il suo inserimento nel D.Lgs. n. 81/2008, con esplicito collegamento al sistema sanzionatorio. Cosa cambia con la Legge 34/2026 L’articolo 11 della Legge n. 34/2026 introduce il nuovo comma 7-bis nell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Tale disposizione si applica a tutte le attività lavorative svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, come tipicamente avviene nel lavoro agile. In sostanza, la norma stabilisce che gli obblighi di sicurezza, per quanto compatibili con la modalità agile, devono essere garantiti dal datore di lavoro mediante la consegna di un’informativa scritta sui rischi connessi all’attività svolta al di fuori dei locali aziendali. Tale informativa deve essere fornita almeno una volta all’anno sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Contenuti dell’informativa annuale Il documento informativo non rappresenta un semplice adempimento formale. La normativa richiede che esso individui in modo puntuale: – i rischi generali legati allo svolgimento dell’attività lavorativa; – i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in lavoro agile; – i rischi derivanti dall’attività svolta fuori dall’azienda, con particolare attenzione a quelli collegati all’uso dei videoterminali. L’informativa deve inoltre indicare le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro per fronteggiare tali rischi. Il lavoratore, a sua volta, è tenuto a collaborare nell’attuazione delle misure di prevenzione indicate. Le sanzioni: Questo rappresenta l’aspetto di maggiore impatto per le imprese. La Legge 34/2026 modifica l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, inserendo il richiamo al nuovo articolo 3, comma 7-bis. Di conseguenza, la mancata consegna dell’informativa è ora sanzionata con: – arresto da 2 a 4 mesi; oppure – ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (importi aggiornati secondo il D.D. INL n. 111/2023). Soggetti obbligati: non solo PMI La norma si applica a tutte le imprese. Qualunque datore di lavoro che abbia attivato rapporti di lavoro agile è tenuto a rispettare tali obblighi. Cosa fare operativamente: Per le aziende con personale in smart working, si suggerisce di: – predisporre l’informativa scritta; – consegnarla ai lavoratori e al RLS; – tracciare le consegne; – pianificare la periodicità annuale. Perché questa riforma è rilevante Il lavoro agile non è privo di rischi. Le aziende sono ora soggette a un obbligo chiaro e sanzionabile. . |